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Cessione combinata di crediti fiscali

Come da telefonata intercorsa, le confermo la nostra disponibilità a prestare attività di consulenza con riferimento all’operazione in oggetto.

 

Seguono condizioni ed informazioni più dettagliate dell’operazione combinata:

 

 

  1. Prima di tutto, al fine di ottenere rapidamente liquidità, anche per fare fronte ai costi complessivi, si procede alla cessione di un importo pari alla sola annualità compensabile nel 2023, presente in cassetto fiscale, derivante da soli interventi agevolati cd. Superbonus, con liquidazione all’88/110 del valore nominale del credito, alla quale si stima di giungere in circa tre settimane dal momento in cui viene trasmessa tutta la documentazione richiesta.

     

  2. Contestualmente si predispone la documentazione necessaria per procedere, diversamente, alla cessione dei residui crediti cd. Superbonus presenti in cassetto fiscale, di tutti i crediti cd. decennali, nonché di tutti i crediti (sia cd. Superbonus che cd. decennali) ancora da maturare.
 
 

Preciso, infatti, che la cessione con questa seconda modalità, cui seguirà un’operazione di cartolarizzazione da parte di una SPV regolarmente iscritta in Banca d’Italia, può essere effettuata sia con riferimento a crediti attualmente maturati e presenti in cassetto fiscale, sia a crediti “futuri” (lavori non ancora ultimati o addirittura ancora da iniziare, purché siano rispettate le condizioni, anche temporali, di Legge che consentono la cessione).

 

 

Le percentuali di liquidazione sono le seguenti:

  • 88/110 del valore nominale del credito per bonus detraibili/compensabili in massimo quattro anni (Superbonus-Sismabonus 110%) o cinque anni;
  • 70% del valore nominale del credito per bonus detraibili/compensabili in dieci anni (quindi, ad esempio, anche bonus facciate, ristrutturazioni, etc…).
 
 

È possibile ottenere un acconto, fino ad un massimo del 20% del valore complessivo del contratto, previa sottoscrizione di fideiussione assicurativa con un soggetto convenzionato.

La durata dell’operazione, per questo secondo step, è stimata in circa due mesi e mezzo a partire dalla sottoscrizione del contratto, a seguito di una pre-verifica della documentazione.

 

 

Per quanto riguarda i costi dell’operazione, si precisa quanto segue:

  • il cedente dovrà sostenere dei “costi di collocamento”, attualmente pari allo 0,25% + IVA dell’importo oggetto di cessione;
  • se i crediti non dovessero essere già certificati da una delle c.d. Big Four, è offerta la possibilità di far effettuare a condizioni agevolate la certificazione, con costi a carico del cedente (attualmente 1,5% dell’importo oggetto di cessione), tramite un canale prioritario, anche a livello di tempistiche (il versamento verrà effettuato direttamente a favore del certificatore c.d. Big Four).
    NOTA: Con riferimento ai crediti futuri, per lavori da avviare o comunque ancora in corso di realizzazione, è possibile valutare in alternativa l’opportunità di far apporre direttamente alla c.d. Big Four il visto di conformità, così ottenendo non solo un beneficio economico diretto (evitando la duplicazione di spesa: visto di conformità apposto da diverso soggetto + successiva certificazione Big Four), ma soprattutto l’ulteriore vantaggio derivante dalla possibilità di inserire i costi della Big Four (per il visto di conformità) nell’ambito dell’importo oggetto di agevolazione fiscale (inammissibile, invece, per la certificazione successiva), così abbattendo del tutto la spesa.

 

 

 

Risulta, pertanto, particolarmente vantaggioso avere nel frattempo ottenuto la liquidità derivante dalla cessione dell’annualità compensabile nel 2023, di cui sopra. 

 

 

Residuano soltanto i costi per consulenza, pre-verifica documentale e predisposizione della documentazione contrattuale, che tuttavia non è necessario anticipare.

 

 

Per opportuna informazione, la SPV precisa che la perdita subita sul prezzo di cessione dei crediti è interamente deducibile nell’esercizio in cui avviene, in applicazione del principio contabile OIC 15, pertanto genera un vantaggio di natura fiscale quantificabile nel 24% dell’importo non retrocesso, detraibile dall’imposta IRES.

 

 

Si evidenzia che tutte le condizioni sopra esposte devono ritenersi valide alla data odierna e potrebbero essere soggette a variazioni, anche in brevi frangenti temporali.

 

 

Come poter procedere?

Per poter procedere e consentirci di trattare la Vostra posizione, con i rilevanti dati sensibili ad essa connessi, è necessario stipulare apposito contratto, nel quale saranno dettagliate le attività svolte dalla nostra società e determinate tutte le condizioni dell’accordo. 

Perché occorre sottoscrivere sin d’ora un contratto?

La più recente normativa in tema di privacy, trattamento e protezione dei dati personali (Regolamento generale UE sulla protezione dei dati n. 2016/679, cosiddetto G.D.P.R., e successive modifiche ed integrazioni), nonché la particolare natura delle informazioni che la nostra società dovrà acquisire, impongono di adottare la massima prudenza e serietà.


La nostra società, con la sottoscrizione del contratto, si impegnerà a trattare i Vostri dati nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché ad osservare canoni di segretezza delle informazioni fornite, che saranno rese disponibili a terzi unicamente al fine dell’espletamento della pratica.

Occorre sostenere immediatamente costi o anticipare somme alla sottoscrizione del contratto?

No, il contratto chiarisce che il versamento del corrispettivo a favore della società spetta soltanto a conclusione dell’attività, pertanto alla sottoscrizione del contratto non è necessario sostenere alcun costo, né anticipare alcuna somma.

 

Per procedere con l’operazione, alle condizioni descritte sopra, così ottenendo la liquidazione dei vostri crediti fiscali, potete fornire le informazioni e i documenti necessari alla predisposizione del contratto, che potrete poi visionare prima della sottoscrizione, cliccando sul bottone qui sotto.

 

Come anticipato telefonicamente, NoiCompraimoCrediti.com è seguita dallo Studio Legale dell’Avv. Giacomo Turri, che presta presta consulenza continuativa e che rimane a Sua completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o domande, ai seguenti recapiti: e-mail avvgiacomoturri@studiolegaleturri.com; tel. 045/8009572 – 045/591769

 

Cordiali saluti,

Davide Recchia