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Aspetti Fiscali e Legali nella Vendita dei Crediti d’Imposta del Superbonus

Tabella dei contenuti

In questo articolo ci riferiamo al Superbonus, ma è sottinteso che lo stesso vale anche per gli altri bonus fiscali derivanti da interventi di edilizia agevolata: quali sono dunque gli aspetti fiscali e legali da considerare nella vendita?
Le accortezze che occorre tenere presenti quando si prepara questa operazione e si redigono i contratti non sono da sottovalutare: impostarla in un modo o nell’altro porta differenze sia dal punto di vista di tutela dell’operazione (e di sé stessi) sia ad un risparmio economico di diverse decine o centinaia di migliaia di euro. 

Il solo fatto di procedere con un contratto in forma di proposta e accettazione, come vedremo successivamente, permette di risparmiare il 3% del valore nominale del credito. 

Quindi leggete bene fino in fondo perché usciranno tante cose molto molto importanti che dovete assolutamente controllare quando avviate questa operazione con il cessionario. 

Per scrivere quanto segue abbiamo consultato un avvocato e un commercialista esperti in materia, quindi ciò che leggerete è davvero prezioso. 

Partiamo quindi dalla parte fiscale. 

Aspetti fiscali da non sottovalutare

Premessa importante: affinché tutto vada nel migliore dei modi è fondamentale tenere ordine in tutta la documentazione aziendale e di cantiere, soprattutto quella specificata al comma 6 bis dell’articolo 121 del decreto legge 34/20, decreto rilancio, successive modifiche. 

Altrettanto, quello che riguarda gli accordi tra le parti dev’essere preciso, adeguato ed estremamente scrupoloso, in modo che tutti siano tutelati, anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 

Contratto “proposta e accettazione”

Questa è il primo consiglio pratico che ti diamo quando devi vendere i tuoi crediti, solo così avrai risparmiato 3 punti percentuali sull’operazione, mica bruscolini. Parliamo almeno di decine di migliaia di euro. 

In sostanza non devi predisporre un contratto unico sul quale vengono apposte le firme dei legali rappresentanti del cedente del cessionario, ma è bene predisporre un documento di proposta di vendita, al quale si risponderà con un documento di accettazione della proposta stessa.  

Questo consente di beneficiare dell’opzione per l’imposta di registro solo in caso d’uso. 

Che significa? 

I contratti di vendita che vengono formati per iscritto sul territorio italiano sarebbero soggetti ad imposte di registro, che per le operazioni di questo tipo ammonta al 3% del valore nominale del credito. 

Quindi vi sarebbe l’obbligo di registrazione della scrittura dell’accordo di cessione del credito e sarebbe necessario provvedere al pagamento di questo 3% a titolo di imposta di registro. 

Questo quando su un unico supporto firmano sia il cedente che il cessionario. C’è anche chi lo fa e poi non lo registra, ma ricordiamo che si tratta di un illecito e quindi sanzionabile dall’Agenzia delle Entrate. 

Mentre invece è possibile ottenere un risparmio lecito di questa imposta di registro proprio tramite lo scambio di una proposta e di un’accettazione di proposta sottoscritte da cedente e cessionario su due documenti separati. 

Lo scambio di questi documenti integra e perfeziona a tutti gli effetti un accordo di cessione e beneficia della registrazione solo in caso di uso, quindi solo se ci dovesse essere delle problematiche per cui è necessario procedere al recupero degli importi o si verificano delle situazioni non ordinarie solo in caso di utilizzo giudiziale dell’accordo.

Niente IVA sull’operazione

Si ricorda che la cessione di crediti fiscali è un’operazione non soggetta ad IVA. 

Questo è previsto per legge, ma è raccomandabile inserirne specifica dicitura all’interno del contratto. 

Meglio contratto con liquidazione anno per anno

Intanto chiariamo: è bene che la liquidazione anno per anno abbia alle spalle un contratto che prevede la cessione di tutto il cassetto fiscale così da non avere il rischio di dover trovare un altro cessionario.

Perché dunque la liquidazione anno per anno è meglio: oltre a permettere di massimizzare la percentuale di cessione, consente di gestire meglio le minusvalenze.

È bene sapere che la perdita subita sul prezzo di cessione dei crediti è interamente deducibile nell’esercizio in cui avviene, in applicazione del principio contabile OIC 15, pertanto genera un vantaggio di natura fiscale quantificabile nel 24% dell’importo non retrocesso, detraibile dall’imposta IRES.

Ecco che ripartirla in più annualità evita grossi scompensi di bilancio.

Aspetti legali da non sottovalutare

Del punto di vista più prettamente invece legale, è necessario adottare alcuni accorgimenti e verificare la presenza di alcune clausole all’interno del contratto che sono fondamentali per il perfezionarsi di un accordo equilibrato che consenta di evitare problematiche nella gestione successiva del trasferimento del credito e del pagamento del corrispettivo. 

Cosa va specificato

Innanzitutto è opportuno e consigliabile che nel contratto venga specificato espressamente il prezzo di cessione sia in percentuale sul valore nominale del credito sia in valore assoluto, ossia la cifra di cui si sta parlando. 

Eviteremo così pericolose incomprensioni. 

Inoltre, sono fondamentali le indicazioni circa i termini di pagamento; le modalità e le tempistiche con le quali si provvede al pagamento del corrispettivo.

È opportuno altresì che si faccia riferimento al fatto che vi sono degli allegati al contratto stesso. 

Non occorre che siano espressamente indicati, ma valutate di inserire una dicitura tipo: “gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto”.

In questa maniera è possibile dare atto che è stata trasferita dal cedente al cessionario tutta la documentazione prevista dal comma 6 bis, dell’articolo 121 del decreto legge 34 2020; il cosiddetto decreto rilancio, con successive modifiche e integrazioni, in modo che nel caso di contestazione dell’Agenzia delle Entrate si possa dare atto che questi documenti sono stati trasferiti sin dal momento in cui è stato ceduto il credito (e non magari in un momento successivo solo per potersi opporre alla contestazione dell’Agenzia delle Entrate).

È bene altresì che siano specificate le caratteristiche del credito, quindi la tipologia di credito fiscale, il codice tributo, e anche come è ripartito nelle varie annualità di compensazione.

Ricollegandoci al fatto che è consigliabile provvedere ad un perfezionamento dell’accordo mediante lo scambio di proposta ed accettazione su due documenti separati, è bene che questi vengano scambiati a mezzo PEC.

Il cedente si curerà di predisporre la proposta di cessione (con l’aiuto dei suoi professionisti di fiducia), la sottoscriverà e la invierà a mezzo PEC all’indirizzo ufficiale del cessionario, risultante dai pubblici registri.

Questo, oltre a garantire la possibilità di beneficiare degli imposti di registro solo in caso d’uso, quindi di risparmiare il 3% di imposta di registro, consente di dare data certa al contratto, dimostrando all’Agenzia delle Entrate che il contratto si è effettivamente concluso quel giorno.

Si potrebbe in alternativa apporre il timbro postale, una marca temporale, oppure la registrazione stessa del contratto. Ma tutte queste tre modalità comportano dei costi.

Ricapitolando, controlla che nel contratto ci siano specificati:

  • Prezzo di cessione in percentuale sul valore nominale
  • Prezzo di cessione in valore assoluto
  • Termini di pagamento
  • La presenza degli allegati 
  • Caratteristiche e tipologia del credito

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